CCL e DOG

Il Contratto collettivo di lavoro (CCL)

Definito in base allo scopo perseguito, il CCL è un accordo tra un’organizzazione dei lavoratori e un’organizzazione dei datori di lavoro con l’obiettivo di fissare regolamentazioni vincolanti delle condizioni di lavoro tra i datori di lavoro coinvolti e i loro lavoratori. (*)

In un classico CCL figurano:

  • disposizioni sulla stipulazione, sul contenuto e sulla fine di un contratto individuale di lavoro (disposizioni normative)
  • disposizioni su diritti e doveri da parte delle parti contraenti tra di loro (disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni)
  • disposizioni in merito al controllo e all’esecuzione del CCL (**)

Le disposizioni normative di un CCL si trasformano, al momento dell’entrata in vigore del CCL, in parte integrante del contratto individuale di lavoro e sono valide in modo diretto per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori membri di una federazione firmataria del CCL, sempre che anche il datore di lavoro partecipi al CCL. Di regola, i datori di lavoro coinvolti sottopongono al CCL anche i lavoratori non organizzati. (**)

Sono oggetto delle disposizioni normative:

  • salario, 13.ma mensilità, indennità
  • versamento del salario in caso di malattia, di maternità e di servizio militare
  • vacanze
  • prescrizioni concernenti la durata del lavoro
  • estensione della protezione contro il licenziamento (**)

Le federazioni in qualità di parti contrattuali organizzano congiuntamente, o attraverso gli organi paritetici, la tutela e i controlli del CCL di loro competenza. Esse impongono il rispetto delle disposizioni materiali mediante organi propri. (*)

(*) estratti da: Schweingruber/Bigler, Commenti sui Contratti collettivi di lavoro, 3a edizione, con integrazioni, 1985
(**) estratti dal sito della seco (Segreteria di Stato per l'economia)

La dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)

Gli obiettivi perseguiti mediante la stipulazione di un CCL non possono essere sempre raggiunti in modo soddisfacente, visto che il CCL è valido solamente per i datori di lavoro aderenti a una delle federazioni firmatarie, ma non per gli altri datori di lavoro dello stesso ramo professionale (i datori di lavoro non affiliati). I datori di lavoro non assoggettati al CCL possono quindi far lavorare a condizioni peggiori, produrre di conseguenza a prezzi più convenienti e far concorrenza ai datori di lavoro sottoposti al CCL offrendo prezzi più vantaggiosi.

Il raggio di applicazione di un CCL stipulato tra delle federazioni può quindi, su richiesta di tutte le parti contraenti, essere esteso da parte delle autorità competenti, mediante la cosiddetta Dichiarazione di obbligatorietà generale, ai datori di lavoro del ramo professionale interessato non firmatari del contratto.

I datori di lavoro non firmatari del contratto devono comunque disporre della possibilità di aderire alla federazione contraente o al CCL.

Estratti da: Schweingruber/Bigler, Commenti sui Contratti collettivi di lavoro, 3a edizione, con integrazioni, 1985

Sul sito della Seco (Segreteria di Stato per l’economia) sono disponibili, in formato pdf, le disposizioni dei CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, dei singoli rami. Inoltre, si possono consultare anche le singole decisioni del Consiglio federale concernenti la Dichiarazione di obbligatorietà generale dei Contratti collettivi di lavoro. 

de | fr | it

Casella postale 3276
CH - 8021 Zurigo
T +41 44 295 30 68
F +41 44 295 30 69
info@br-berufsregister.ch




 

 © 2009, Registro Professionale, Zurigo
Impressum e indicazioni giuridiche